Divieto di restituzione della retribuzione: nuovo reato per il datore di lavoro
Pubblicato il 31 ottobre 2025
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È stata presentata alla Camera dei deputati l’11 settembre 2025 e successivamente assegnata il 29 ottobre 2025 alla Commissione II (Giustizia) per l’esame in sede referente la proposta di legge n. 2588.
Il provvedimento mira a introdurre nel codice penale un nuovo articolo, il 603-quater, rubricato "Divieto di richiedere la restituzione della retribuzione dovuta al lavoratore da parte del datore di lavoro".
Finalità e obiettivi della proposta di legge
La proposta di legge nasce dall’esigenza di colmare un vuoto normativo che, ad oggi, rende complesso perseguire una pratica tanto diffusa quanto insidiosa: quella del datore di lavoro che, dopo aver formalmente accreditato lo stipendio sul conto del dipendente, ne pretende la restituzione – in tutto o in parte – in contanti o con altre modalità indirette.
Questa condotta, contraria ai principi sanciti dall’articolo 36 della Costituzione, mina alla base il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, e rappresenta una forma di sfruttamento economico subdolo, spesso attuata attraverso pressioni psicologiche o ricatti occupazionali.
Attraverso questo meccanismo illecito, il datore di lavoro non solo recupera una parte della retribuzione corrisposta, ma anche ulteriori emolumenti spettanti al dipendente, quali indennità di malattia, tredicesima e quattordicesima mensilità.
Le fattispecie penali esistenti
Attualmente, tali comportamenti vengono perseguiti, quando possibile, mediante l’applicazione di fattispecie penali esistenti, come estorsione (art. 629 c.p.), truffa (art. 640 c.p.) o sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.). Tuttavia, la giurisprudenza richiede la prova di elementi di costrizione o minaccia esplicita affinché il reato si configuri.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 41985 del 7 novembre 2022, ha chiarito che tale comportamento integra il reato di estorsione quando il datore costringe il lavoratore, mediante minaccia o pressione, a restituire in contanti parte dello stipendio percepito.
Tuttavia, affinché il reato si configuri, è necessario che il datore di lavoro costringa il dipendente alla restituzione della retribuzione mediante una minaccia concreta di licenziamento o di altre forme di ritorsione. In assenza di tale costrizione, e quindi quando la restituzione avviene senza pressioni o intimidazioni legate al mantenimento dell’impiego, non si realizza un illecito penale, ma soltanto una violazione di natura civile.
La minaccia di licenziamento non deve essere necessariamente esplicita per configurare il reato di estorsione: secondo la Corte di cassazione (sentenza n. 11107 dell’8 marzo 2017), anche comportamenti taciti o allusivi, che facciano intendere al lavoratore il rischio di perdere il posto, sono sufficienti a integrare l’elemento coercitivo del reato.
Il lavoratore che, per timore del licenziamento, sia stato costretto nel tempo a restituire somme indebitamente richieste, può costituirsi parte civile nel processo penale contro il datore, chiedendo la restituzione delle somme e il risarcimento dei danni. In caso di condanna, il giudice dispone la restituzione delle somme sottratte e può demandare al giudice civile la quantificazione esatta dell’importo dovuto alla vittima.
Contenuto della proposta di legge
Da quanto sopra evidenziato, emerge la necessità di introdurre una fattispecie autonoma di reato, capace di colpire la restituzione della retribuzione anche quando essa avvenga in modo apparentemente “consensuale”, ma in realtà determinata dallo stato di bisogno o dal timore di perdere il posto di lavoro.
Il nuovo articolo 603-quater prevede che il datore di lavoro, o chi ne fa le veci, che richieda o ottenga – anche in forma indiretta – la restituzione, totale o parziale, della retribuzione corrisposta al lavoratore, sia punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
La pena è aumentata fino a un terzo nei casi più gravi, ossia quando la condotta è commessa:
-
in danno di un lavoratore in stato di bisogno o vulnerabilità economica;
-
con minaccia di licenziamento, demansionamento o altra forma di ritorsione;
-
nei confronti di più lavoratori;
-
in violazione delle norme in materia di lavoro subordinato o sicurezza sul lavoro.
Alla condanna si applicano inoltre le disposizioni previste dall’articolo 603-ter del codice penale, che comportano l'applicazione delle pene accessorie come
- l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- il divieto di concludere contratti di appalto, cottimo fiduciario, fornitura di opere, beni o servizi con la pubblica amministrazione, nonché di stipulare i relativi subappalti;
- l'esclusione per due anni ( aumentata a 5 anni in casp di recidiva) da ogni tipo di agevolazione, finanziamento, contributo o sussidio pubblico, anche proveniente dall’Unione europea, nel settore in cui è avvenuto lo sfruttamento.
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