Rimanenze di magazzino del settore tessile e moda. Codici ATECO beneficiari

Pubblicato il 02 settembre 2021

Per il 2020, l’48-bis del DL n. 34/2020 (Rilancio), ha previsto la concessione di un credito d’imposta - da utilizzare esclusivamente in compensazione nel periodo d’imposta successivo - nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti.

Ad essere interessati sono le imprese operanti nel tessile e nella moda, insieme al settore calzaturiero e della pelletteria.

E’ poi intervenuto il Decreto Sostegni bis che ha aggiunto altre risorse per gli anni 2021 e 2022: rispettivamente, 95 e 150 milioni di euro.

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Per l’attuazione della misura era atteso un decreto del MiSE contenente i criteri per la corretta individuazione dei settori economici beneficiari del credito d'imposta.

In data 27 luglio 2021 il Ministro Giorgetti ha firmato il decreto con l’elenco dei codici ATECO delle imprese che hanno diritto al credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino, a favore del settore tessile, della moda e degli accessori.

Per l’accesso all’agevolazione, specifica il provvedimento, rileva il codice di attività economica comunicato all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9.

Attese istruzioni per la presentazione della comunicazione

Ma ciò non è sufficiente per far partire la misura agevolativa: un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dovrà stabilire le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per avvalersi del credito d’imposta, le modalità di monitoraggio degli utilizzi dello stesso e del rispetto dei limiti di spesa.

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