Rimborsi del 40% senza abbattimenti per l’Iva dell’auto comprata nel 2003

Pubblicato il 29 novembre 2010 Con la sentenza n. 310/31/10, la Ctp di Milano ha accolto la tesi di un professionista che ricorreva contro il silenzio rifiuto del Fisco, sulla richiesta di rimborso forfettario dell’Iva assolta per l'auto comprata nel 2003 senza la detrazione del 10% a titolo di eventuali maggiori tributi.

Nel merito, il Fisco aveva negato il rimborso spettante poiché, non compilando il Rigo AR42 del modello telematico di richiesta, il contribuente non aveva dato l’assenso alla trattenuta del 10% dovuta nel rimborso forfettario per la minor Irpef ed Irap assolta dal contribuente per aver all’epoca imputato l'Iva indetraibile tra i componenti negativi.

Si ricorda che la direttiva n. 2006/112/Ce stabilisce che può essere detratta dall'imposta a debito l’Iva per i beni e servizi impiegati nella propria attività, se pagata ad altri soggetti Iva. Con la sentenza del 2006 nella causa C-228/05, l’Italia era stata condannata a rimediare al contrasto dell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera a), Dpr 633/73 che precludeva ai professionisti il recupero del l'imposta in oggetto. Conseguentemente, era stato emanato il Dl 258/06 con cui si stabiliva che professionisti e imprese potevano chiedere il rimborso dell'Iva pagata fino al 13 settembre 2006 sugli acquisti effettuati nell'esercizio dell’attività.

Tuttavia, nella tipologia del rimborso forfettario, ossia senza richiesta di particolari requisiti, pari al 40% dell’importo versato, con successivo provvedimento del 22 febbraio 2007 era stato stabilito che il contribuente dovesse esplicitare la rinuncia al 10% pena la negazione del rimborso.

Ma, al comma 1, periodo 4, dell'articolo 1 del Dl 258/06 non è espressamente previsto sull'Iva chiesta a rimborso alcun abbattimento a titolo di eventuali maggiori tributi. Pertanto, al professionista ricorrente contro il silenzio rifiuto dell’Erario spetta il rimborso del 40% e non del 30% dell’Iva pagata.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy