Rimborsi Irap secondo anzianità

Pubblicato il 12 settembre 2009

Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, é ammesso in deduzione un importo pari al 10% dell’IRAP, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del decreto legislativo 446/1997.

Questo il contenuto del primo comma dell’articolo 6 del Dl 185/2008.

L’erogazione dei rimborsi Irap – articolo 6, comma 4, del decreto legge, rubricato: “Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi” – seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011.

La precedenza è dei crediti più anziani. Si parte dunque dalla istanze del 2004.

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