Rimborsi Irap secondo anzianità

Pubblicato il 12 settembre 2009

Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, é ammesso in deduzione un importo pari al 10% dell’IRAP, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del decreto legislativo 446/1997.

Questo il contenuto del primo comma dell’articolo 6 del Dl 185/2008.

L’erogazione dei rimborsi Irap – articolo 6, comma 4, del decreto legge, rubricato: “Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi” – seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011.

La precedenza è dei crediti più anziani. Si parte dunque dalla istanze del 2004.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Successioni e donazioni, i chiarimenti del Fisco

15/05/2025

Lavoratori autonomi artigiani e commercianti: al via la riduzione contributiva

15/05/2025

Inail: rivalutate le prestazioni per industria, navigazione e ambito domestico

15/05/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

15/05/2025

Omessa registrazione di cassa: anche importi modesti portano al licenziamento

15/05/2025

Artigiani e commercianti di prima iscrizione nel 2025: dimezzata la contribuzione

15/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy