Rimborsi per Iva pagata nell’area UE. Scadenza al 30 settembre, senza proroga

Pubblicato il 27 settembre 2018

Scade il 30 settembre, domenica, senza scavalcare al 1° ottobre prossimo, il termine per presentare le istanze di rimborso Iva da parte dei soggetti stabiliti in Italia, che nel 2017 hanno assolto l’Iva in un altro Stato Ue, e per i non residenti, che hanno pagato l’Iva in Italia pur essendo stabiliti in un altro Stato Ue o extra Ue con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Svizzera e Norvegia).

In base alla direttiva 2008/9/CE, per richiedere il rimborso dell’Iva allo Stato comunitario in cui è stata versata, il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso all’Agenzia delle Entrate “al più tardi il 30 settembre dell'anno civile successivo al periodo di riferimento”. L’istanza va inviata utilizzando i canali telematici Entratel o Fisconline. Dopo l’autenticazione nell’area dedicata, si può accedere ad una guida operativa, utile per la compilazione dei diversi quadri.

Per quanto riguarda il cittadino comunitario non residente in Italia ma in Stato UE, la richiesta di rimborso va fatta all’amministrazione finanziaria del proprio Stato che la trasmetterà, telematicamente, a quella italiana. La domanda può essere presentata per periodi non superiori all’anno e non inferiori a tre mesi (Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con Dlgs n. 18 del 2010). La richiesta di rimborso trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento fino al 30 settembre dell’anno successivo; quella annuale, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre dello stesso anno.

Per le richieste di rimborso dell’Iva assolta in Italia nel 2017 da parte di cittadini non comunitari, residenti in uno degli Stati con i quali l’Italia ha accordi di reciprocità (Israele, Svizzera e Norvegia), deve essere utilizzato il modello Iva 79, da inviare al Centro operativo di Pescara, tramite consegna a mano, raccomandata a/r o corriere espresso.

Scadenza del 30 settembre non prorogabile

Come accennato, la scadenza del 30 settembre non slitta al 1° ottobre in quanto trattasi di scadenza fissata da norme europee, alle quali non è applicabile la normativa italiana che proroga di diritto gli adempimenti che scadono di sabato o di giorno festivo al primo giorno successivo lavorativo.

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