Rimborso Irap con un emendamento alla dichiarazione presentata

Pubblicato il 18 luglio 2012 Ai fini Irap, il contribuente può contestare l'atto impositivo con un emendamento alle dichiarazioni presentate all'Amministrazione finanziaria, “e tale contestazione deve farla proprio impugnando la cartella esattoriale, non essendogli consentito di esercitare l'azione di rimborso dopo il pagamento della cartella. E in difetto di impugnazione della cartella risulta precluso il rimborso previsto dall'art. 38 del dpr 29 settembre 1973, n. 602”.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12338, depositata il 17 luglio 2012, che sottolinea la possibilità di dedurre la non debenza dell'imposta nell'atto di impugnazione della cartella esattoriale, se necessario correggendo gli eventuali errori commessi nella dichiarazione.

Accolto, così, il ricorso di un professionista avverso la decisione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scadenza 16 marzo per l’invio di CU e consegna al percipiente

13/03/2026

Telecamere per multe stradali non a norma privacy: sanzione del Garante

13/03/2026

Rimborso IVA UE: errore nella trasmissione non fa perdere il diritto

13/03/2026

Ravvedimento speciale CPB, ultima chiamata

13/03/2026

Responsabilità del commercialista per violazioni della società

13/03/2026

Rating di legalità: nuovo regolamento dal 16 marzo 2026

13/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy