Rimborso Iva ai non residenti, il termine della richiesta non slitta se cade di sabato

Pubblicato il 04 luglio 2013 La normativa Ue prevede che i non residenti possano chiedere il rimborso dell'Iva assolta in Italia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla maturazione del credito (direttiva Cee 1072/79, Dm 20 maggio 1982).

Sulla perentorietà del termine per la richiesta, è chiamata la Cassazione che, nella sentenza n. 16692 del 3 luglio 2013, qualifica il termine come perentorio: dunque se la scadenza cade di sabato non slitta al lunedì, come invece stabilito da una circolare ministeriale italiana.

Nella sentenza è spiegato che gli atti dell’amministrazione non sono fonte di diritti e obblighi, non possono sostituirsi alla legge, al più possono disapplicare sanzioni fiscali.

Quanto alla disparità di trattamento tra normativa Ue e quella italiana, che concede 2 anni per la richiesta dei residenti, la Suprema corte spiega che il termine europeo è uniformato per evitare che, a seguito delle diverse normative interne agli stati membri con indicazione di un termine ordinatorio, si possa chiedere il rimborso da parte dei non residenti senza alcun limite di tempo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Decreto PNRR e maxi sanzione per lavoro nero

02/05/2024

Bonus consulenza su quotazione PMI

02/05/2024

Tax credit quotazione PMI anche per il 2024

02/05/2024

Maxi sanzione per lavoro irregolare: le modifiche del Decreto PNRR

02/05/2024

La NASpI decade se non si comunica il lavoro autonomo, anche preesistente

02/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy