Rimborso Iva ai non residenti, il termine della richiesta non slitta se cade di sabato

Pubblicato il 04 luglio 2013 La normativa Ue prevede che i non residenti possano chiedere il rimborso dell'Iva assolta in Italia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla maturazione del credito (direttiva Cee 1072/79, Dm 20 maggio 1982).

Sulla perentorietà del termine per la richiesta, è chiamata la Cassazione che, nella sentenza n. 16692 del 3 luglio 2013, qualifica il termine come perentorio: dunque se la scadenza cade di sabato non slitta al lunedì, come invece stabilito da una circolare ministeriale italiana.

Nella sentenza è spiegato che gli atti dell’amministrazione non sono fonte di diritti e obblighi, non possono sostituirsi alla legge, al più possono disapplicare sanzioni fiscali.

Quanto alla disparità di trattamento tra normativa Ue e quella italiana, che concede 2 anni per la richiesta dei residenti, la Suprema corte spiega che il termine europeo è uniformato per evitare che, a seguito delle diverse normative interne agli stati membri con indicazione di un termine ordinatorio, si possa chiedere il rimborso da parte dei non residenti senza alcun limite di tempo.
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