Rimborso Iva escluso se la società non residente ha stabile organizzazione in Italia

Pubblicato il 05 settembre 2023

Con sentenza n. 25685 del 4 settembre 2023 la Corte di cassazione si è pronunciata in tema di Iva, con particolare riferimento alla questione dei rimborsi di soggetti passivi non residenti dotati di stabile organizzazione in Italia.

Ebbene, secondo gli Ermellini, il soggetto non residente dotato di effettiva ed operativa stabile organizzazione in Italia non può accedere al rimborso cd. agevolato, nemmeno con riferimento alle operazioni compiute direttamente, senza cioè il coinvolgimento della stabile organizzazione.

Difatti, la posizione, ai fini dell'Iva, di detto soggetto confluisce "in toto" in quella della stabile organizzazione, con conseguente esercizio del diritto alla restituzione dell'Iva mediante il meccanismo della detrazione.

Il principio è stato enunciato in accoglimento del ricorso promosso dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito di una causa avente ad oggetto la richiesta di rimborso Iva scontata sugli acquisti effettuati in Italia avanzata da una società lussemburghese, dotata di sede secondaria nel nostro Paese.

Tale società aveva adito i giudici tributari per impugnare il diniego oppostole dall'Amministrazione finanziaria e si era vista accogliere le proprie ragioni dalla CTR.

I giudici regionali, in particolare, stante l'assenza di qualsivoglia contestazione sull'esistenza di un credito Iva e sulla sua quantificazione, nonché sulla titolarità del medesimo, non avevano ritenuto legittimo che il Fisco avesse opposto un rifiuto in ragione di sole questioni giudicate "formali".

Per la Commissione tributaria, infatti, essendo incontestato che la stabile organizzazione di una società non residente non può avvalersi di un'autonoma partita Iva, il credito di imposta maturato non poteva che riferirsi alla partita Iva della società estera.

L'Ufficio finanziario si era opposto a tali conclusioni ed aveva promosso ricorso in sede di legittimità.

Soggetto non residente con stabile organizzazione, Iva?

La questione giuridica da esaminare, ciò posto, riguardava il soggetto Iva residente in altro Stato membro che avesse costituito in Italia una stabile organizzazione.

Da chiarire se tale soggetto, alternativamente:

La decisiva sentenza della Corte Ue

Nel risolvere la predetta questione, i giudici di Piazza Cavour hanno ricordato come l'impianto della disciplina in tema di rimborsi di soggetti passivi non residenti dotati di stabile organizzazione in Italia abbia registrato un punto di svolta con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea il 16 luglio 2009, nella causa C-244/08.

Le conclusioni di tale pronuncia possono sintetizzarsi nei seguenti punti:

Per i giudici europei, in definitiva, è unicamente il luogo di stabilimento ad essere decisivo riguardo alla modalità di restituzione dell'Iva.

Ne discende che un soggetto passivo che disponga di un centro di attività stabile in Italia dev'essere considerato, per tale ragione, stabilito in detto Stato membro e può chiedere la detrazione dell'Iva per gli acquisti effettuati in Italia, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati effettuati per il tramite del centro di attività stabile o direttamente dalla sua sede principale, situata fuori d'Italia.

Secondo la Corte, in altri termini, il concetto di centro di attività stabile possiede, comunque, una peculiare caratterizzazione in termini di adeguatezza e, soprattutto, di funzionalità.

Di conseguenza, la confluenza della posizione della sede principale nella posizione del centro di attività stabile presuppone che, di per sé stesso, il centro di attività stabile sia, non solo effettivo, ma anche operativo, nel senso di realizzare autonomamente operazioni imponibili.

Se tale requisito non si realizza, invece, non si realizza neppure la confluenza.

Da qui l'enunciazione del principio di diritto secondo cui:

"In tema di Iva, il soggetto non residente dotato di effettiva ed operativa stabile organizzazione in Italia non può accedere al rimborso cd. agevolato ex art. 30, comma 3, lett. e), decr. Iva, neppure con riferimento alle operazioni compiute direttamente, senza cioè il coinvolgimento della stabile organizzazione, atteso che, alla luce di CGUE, 16 luglio 2009, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana, causa C-244/08, cui la disciplina italiana presta fedele attuazione, la posizione, ai fini dell'Iva, di detto soggetto confluisce "in toto" in quella della stabile organizzazione, con conseguente esercizio del diritto alla restituzione dell'Iva mediante il meccanismo della detrazione".

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