Rimborso spese legali al dipendente pubblico. Non serve il parere del Coa

Pubblicato il 07 luglio 2015

Con sentenza n. 13861 la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha respinto il ricorso proposto da un sottoufficiale della Marina, per il rimborso integrale, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, delle spese legali sostenute in occasione di un procedimento penale (cui era stato sottoposto, risultando poi incolpevole).

Il ricorrente infatti, si era visto liquidare dall'Amministrazione, solo una minima parte delle spese richieste, con statuizione confermata sia in primo che in secondo grado.

Secondo la Corte d'Appello, in particolare, la somma da liquidare era stata congruamente individuata nei limiti di quanto disposto dall'Avvocatura di Stato, in base alla propria discrezionalità tecnica, mentre, privo di qualsiasi rilievo doveva ritenersi il parere di congruità espresso dal locale Consiglio dell'Ordine.

Avverso tale statuizione, il sottoufficiale ricorreva in Cassazione - che a sua volta rimetteva la questione alla Sezioni Unite – lamentando come la somma da corrispondere avrebbe dovuto determinarsi in base al solo parere espresso dal Consiglio dell'Ordine e non, invece, dall'Avvocatura di Stato, la quale, beneficiando essa stessa della difesa del dipendente pubblico. non possedeva quella necessaria "indipendenza" che invece connota tipicamente il COA.

Le Sezioni Unite, nel respingere detta censura, hanno chiarito come le esigenze di contenimento della spesa pubblica – che devono sempre ispirare il legislatore – impongono di non far carico all'erario di oneri eccedenti quanto è strettamente necessario per soddisfare gli interessi generali ed i doveri giuridici sottesi all'istituto del rimborso spese.

Condizionare l'entità del rimborso all'esclusivo vaglio del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, toglierebbe qualsiasi rilevanza pubblicistica alla spesa in questione e condurrebbe ad equiparare il debito del cliente verso il professionista, con quello di protezione del dipendente pubblico da parte dello Stato.

Equiparazione tuttavia improponibile, poiché il debito del cliente risponde al soggettivo andamento da lui impresso alla difesa, che può determinare oneri aggiuntivi – in gran parte non sindacabili dal COA – di cui non può farsi carico l'Amministrazione, se non nei limiti di quanto congruamente vagliato dall'Avvocatura di Stato.

Organo, quest'ultimo – a parere delle Sezioni Unite - dalla insostituibile funzione consultiva, nonché dotato della necessaria autonomia ed indipendenza dall'amministrazione, poiché, nel momento in cui rilascia parere, non è impegnata nella "difesa dello Stato".  

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