Rimozione amianto Interventi agevolati

Pubblicato il 19 ottobre 2016

Con decreto del 15 giugno 2016 del ministero dell'Ambiente, pubblicato nella “Gazzetta ufficiale” n. 243 del 17/10/2016, vengono fornite le disposizioni attuative a valere sul credito d'imposta a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, per i costi sostenuti per gli interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Il beneficio è concesso nel rispetto degli aiuti “de minimis”.

Interventi agevolabili

Possono beneficiare del credito d'imposta gli interventi di rimozione e smaltimento di lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit; tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e  lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto; sistemi di coibentazione industriale in amianto.

Ammesse anche le spese per consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive e comunque non oltre 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

Credito d’imposta pari al 50% delle spese

Il credito d'imposta riconosciuto ammonta al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi eseguiti nell’anno 2016.

La spesa complessiva sostenuta deve essere almeno di 20.000 euro per ogni progetto di bonifica e con un limite massimo di spesa pari a 400.000 euro per impresa.

Accesso al credito

Le imprese interessate potranno presentare domanda, in via telematica, per accedere all’agevolazione trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (dal 16 novembre), utilizzando la piattaforma informatica accessibile dal sito minambiente.it, e fino al 31 marzo 2017.

Utilizzo

L’importo riconosciuto può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline.

Il credito d'imposta, stabilisce il decreto del 15 giugno 2016, va ripartito in tre quote annuali di pari importo e va inserito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle successive. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.

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