Rimpatriati in Ucraina, prosecuzione dell’erogazione delle pensioni

Pubblicato il 06 aprile 2022

A causa del conflitto in corso in Ucraina, molti cittadini ucraini - titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia italiano – sono stati costretti a lasciare il loro Paese d’origine per stabilirsi nuovamente in Italia o nel territorio di altri Stati. Il venire meno della condizione del rimpatrio definitivo, comporterebbe la revoca della prestazione. Tuttavia, fino a quando non verranno a crearsi le condizioni per il rientro in Ucraina in condizioni di sicurezza, le prestazioni pensionistiche già in essere potranno continuare ad essere erogate ai rimpatriati anche in paesi diversi dall’Ucraina e in Italia.

A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 1515 del 5 aprile 2022.

Rimpatriati in Ucraina, la disciplina

L’art. 18, co. 13, della L. 30 luglio 2002, n. 189, stabilisce che:

A partire dal 24 febbraio 2022, a causa del conflitto in corso in Ucraina, molti cittadini ucraini, titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia italiano conseguito usufruendo della deroga sopra richiamata, sono stati costretti a lasciare il loro Paese d’origine per stabilirsi nuovamente in Italia o nel territorio di altri Stati.

Rimpatriati in Ucraina, mantenimento dei diritti previdenziali

In base alle disposizioni previste dal predetto articolo, il venire meno della condizione del rimpatrio definitivo, comporterebbe la revoca della prestazione.

Tuttavia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rappresentato all’Istituto che “in ragione della situazione di guerra in Ucraina e della conseguente impossibilità per i lavoratori che vi risiedevano di assicurare il rispetto della condizione di rimpatrio di cui all’art. 18, comma 13, della legge 189/2002, nelle more di una definizione più precisa dello status di tali persone in fuga dalla situazione di guerra, la condizionalità si possa ritenere sospesa per causa di forza maggiore. Conseguentemente, fino a quando non verranno a crearsi le condizioni per un rientro nel paese in condizioni di sicurezza, le prestazioni già in essere potranno continuare ad essere erogate anche in paesi diversi dall’Ucraina e in Italia.

Pertanto, in attesa di successive disposizioni che definiscano la condizione di tali soggetti, le Strutture territoriali dell’Istituto sono autorizzate a continuare l’erogazione delle prestazioni pensionistiche riconosciute in favore dei cittadini ucraini rimpatriati che, a causa del conflitto in corso, hanno lasciato il loro Paese d’origine per ristabilirsi in Italia o nel territorio di altri Stati.

Infine, le Strutture territoriali che gestiscono i pagamenti dei trattamenti pensionistici in argomento sono invitate a definire con la massima urgenza le domande di variazione dell’ufficio pagatore, in modo da ridurre al minimo i disagi dei cittadini ucraini che richiedono la localizzazione dei pagamenti in Italia o in paesi diversi dall’Ucraina.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Accertamento su redditi post fallimento: fallito legittimato a impugnare

30/04/2024

Modello 730/2024 semplificato disponibile online. Guida alle novità 2024

30/04/2024

Memorandum: scadenze lavoro dall’1 al 15 maggio 2024 (con Podcast)

30/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy