Rinegoziazione con garanzia unica

Pubblicato il 30 maggio 2008 Desta apprensioni nel mondo bancario, per la “tenuta” delle garanzie, la rinegoziazione “assistita” dei mutui da proporre obbligatoriamente ai clienti delle banche aderenti alla convenzione tra Abi e mineconomia, a causa della probabile assenza di traccia nei Registri immobiliari. L’interrogativo – pur affermando il decreto 93/2008 che “le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo” – è se l’ipoteca originaria sia idonea a garantire anche le obbligazioni nascenti dalla rinegoziazione. Se si tratta di una vera e propria rinegoziazione – quindi di una modifica delle condizioni dell’originario contratto, tale da non snaturarne l’essenza – il problema della permanenza dell’ipoteca a garanzia del contratto rinegoziato non si pone. Se, viceversa, le correzioni al contratto originario sono tali da configurare un nuovo contratto, il tema della permanenza della vecchia garanzia diverrebbe critico.
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