Rinnovo con diritti “pieni”

Pubblicato il 18 ottobre 2006

L’Inps, con il messaggio n. 27641/06, chiarisce che in attesa della concessione del rinnovo del permesso di soggiorno il lavoratore straniero deve essere considerato in possesso di tutti i diritti acquisiti nell’ambito del rapporto di lavoro instaurato, anche ai fini previdenziali. Ciò in ottemperanza della direttiva del ministero dell’Interno del 5 agosto tema dei diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, nella quale si stabilisce che il cittadino straniero che abbia presentato domanda di rinnovo del permesso almeno 60 giorni prima della scadenza dello stesso, dopo verifica della completezza della documentazione prescritta ed il rilascio della ricevuta dell’avvenuta presentazione della domanda, in attesa della definizione del rinnovo ha il diritto di conservare pienezza delle situazioni giuridicamente rilevanti, quali l’attività lavorativa. L’Inps, quindi, cambia orientamento garantendo il mantenimento dei diritti del lavoratore straniero anche nel caso in cui egli dovesse instaurare un rapporto di lavoro dipendente con un nuovo datore durante l’attesa del rinnovo.

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