Rinuncia alla causa, gli onorari di avvocato vanno sempre pagati

Pubblicato il 09 gennaio 2018

Le parti di una causa che abbiano raggiunto un accordo transattivo su una vertenza giudiziaria sono tenute, solidalmente, al pagamento degli onorari degli avvocati.

Il versamento degli onorari è dovuto anche nel caso di accordo stipulato dalle stesse parti, con o senza l’intervento del giudice o l’ausilio dei patroni, col quale si preveda il semplice abbandono della causa dal ruolo o la rinuncia rituale agli atti del giudizio, con conseguente estinzione del processo.

E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione, Seconda sezione civile, nel testo dell’ordinanza n. 184 dell’8 gennaio 2018, pronunciata con riferimento alla vicenda in cui un avvocato aveva citato dei clienti in favore dei quali aveva prestato il proprio patrocinio in due giudizi civili, giudizi che, in corso di causa, erano stati transatti ed abbandonati senza che al legale fossero stati, poi, corrisposti i compensi per l’attività dallo stesso posta in essere.

Nella specie, è stata confermata la decisione con cui la Corte d’appello aveva ritenuto che, ai fini del pagamento del compenso per l’attività professionale svolta, il legale non avesse l’onere di fornire la prova di una vera e propria transazione intervenuta tra le parti, in quanto l’accordo transattivo poteva desumersi anche dall’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Separazione delle carriere: approvata la riforma, ora il referendum

31/10/2025

Elenco revisori enti locali 2026: pubblicato l’avviso per iscrizione e mantenimento

31/10/2025

Collegato agricolo: sostegno a filiere, giovani e donne

31/10/2025

Giustizia e intelligenza artificiale: i limiti fissati da Cassazione e TAR

31/10/2025

Dogane, dal 1° novembre 2025 nuovo assetto organizzativo: cosa cambia

31/10/2025

Commercialisti, novità per le imprese sociali non cooperative

31/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy