Rinuncia all’eredità da parte del chiamato in possesso dei beni

Pubblicato il 18 gennaio 2018

Il Notariato ha diffuso un nuovo lavoro, approvato a dicembre 2017, dal titolo “La rinunzia all’eredità da parte del chiamato possessore”.

Lo studio n. 406-2017/C si sofferma sulle conseguenze giuridiche collegate al possesso dei beni ereditari da parte del chiamato all'eredità, alla eventuale rinuncia a quest’ultima nonché alla revoca della rinuncia medesima, con relative conclusioni operative.

Possesso rilevante ai sensi dell'articolo 485 c.c.

Esaminati, nel dettaglio, i casi di possesso che risultano rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 485 del Codice civile di disciplina, appunto, del chiamato all'eredità che è nel possesso di beni.

Viene evidenziato, sul punto, come non tutte le possibili relazioni materiali con i beni ereditari determinino l’applicazione di questa norma. Difatti, il soggetto potrebbe trovarsi in una situazione di “materiale detenzione” dei beni senza che venga integrata la fattispecie di possesso, per come qualificata nell’articolo citato.

Tra le ipotesi maggiormente diffuse a livello operativo, vengono scrutinate, in particolare, quella del coniuge superstite possessore della casa di abitazione adibita a residenza familiare, quella del possessore comproprietario, quella del possesso del “delato” ulteriore.

Indagata, a seguite, la posizione sia del chiamato possessore che abbia già redatto l’inventario sia di quello che, nel trimestre successivo, non abbia redatto l’inventario né fatto alcuna dichiarazione.

Rinuncia senza inventario

Per finire, lo studio 406-2017/C – diffuso sul sito del Notariato il 12 gennaio 2018 – si occupa della rinuncia all’eredità effettuata nel trimestre dall’apertura della successione da parte del chiamato possessore, nel caso che la medesima non sia seguita dalla redazione dell’inventario.

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