Rinuncia all'eredità. Il legittimario può trattenere donazioni e legati?

Pubblicato il 12 maggio 2023

Con sentenza n. 12813 dell'11 maggio 2023, la Corte di cassazione si è pronunciata su una questione non ancora espressamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, relativa alla corretta esegesi del secondo comma dell'art. 552 c.c., in tema di donazione e legati in conto di legittima.

Si tratta della previsione secondo cui il legittimario che rinuncia all'eredità, quando non si ha rappresentazione, può, sulla quota disponibile, ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti.

La norma, in particolare, pone un dubbio interpretativo nell'ipotesi in cui, per effetto della rinuncia all'eredità, operi il meccanismo della rappresentazione, con il subentro dei discendenti in luogo del rinunciante.

Subentro dei discendenti? Legati e donazioni gravano sull'indisponibile

Dopo aver richiamato le diverse interpretazioni rese rispetto a tale normativa, la Suprema corte ha ritenuto di dover aderire alla lettura offerta dalla prevalente dottrina che, senza prevedere un subentro dei rappresentanti in luogo del rappresentato, reputa che la norma contempli in ogni caso il diritto del donatario di ritenere i beni oggetto della donazione che, in assenza di rappresentazione, gravano in ogni caso sulla disponibile.

Qualora, invece, si verifichi il subentro dei discendenti del rinunciante, le stesse donazioni e legati vanno invece fatti gravare sull'indisponibile e, quindi, sulla quota di legittima, nella quale sono subentrati i rappresentanti, che sono tenuti a procederne all'imputazione.

I beni oggetto dei legati o delle donazioni, quindi, non si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando però l'onere di questi ultimi di dover imputare le stesse disposizioni alla quota di legittima nella quale subentrano.

Questo il principio di diritto enunciato nelle conclusioni della decisione:

"Ai sensi dell'art. 552 il legittimario che rinuncia all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati a lui fatti, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto dei legati o delle donazioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando però l'onere di questi ultimi di dover imputare le stesse disposizioni alla quota di legittima nella quale subentrano iure repraesentationis".

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Flash

29/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anffas - Flash

29/04/2024

Piano Transizione 4.0: al via la compensazione. Ok ai nuovi modelli

29/04/2024

Riders: un cambio di passo con la direttiva UE?

29/04/2024

Sede trasferita in altro Stato membro? Norme italiane inapplicabili

29/04/2024

Lotta al lavoro sommerso, arriva la task force istituzionale

29/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy