Ripartenza dopo la pausa estiva: tornano gli adempimenti fiscali

Pubblicato il 19 agosto 2025

Con il termine della sospensione iniziata il 1° agosto 2025, il calendario fiscale riprende con scadenze concentrate già dal 20 del mese. Dopo la pausa estiva, il Fisco torna infatti protagonista con 138 versamenti che erano stati sospesi e che ora devono essere regolarizzati.

Riferimenti normativi

È utile ricordare che, in base all’articolo 37 comma 11-bis del decreto legge 223/2006 (modificato dall’art. 3-quater del dl 16/2012), gli adempimenti e i versamenti fiscali con scadenza tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese senza ulteriori aggravi.

Scadenze principali del 20 agosto

Tra gli appuntamenti da segnare ci sono:

Come già avvenuto lo scorso anno, anche quest’anno il 20 agosto diventa una data cruciale per i pagamenti.

La novità, però, riguarda il fatto che per la prima volta rientrano tra gli importi con maggiorazione dello 0,4% anche le imposte (incluse quelle sostitutive) calcolate tramite il concordato preventivo biennale.

Proroga dei termini di pagamento per le partite IVA

L’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 84/2025, noto come “decreto fiscale”, ha stabilito la proroga della scadenza dei versamenti fiscali.

In particolare, i pagamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, dall’IRAP e dall’IVA sono stati spostati dal 30 giugno al 21 luglio 2025. La misura riguarda i titolari di partita IVA che esercitano attività economiche soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi entro i limiti previsti.

Versamenti con maggiorazione fino al 20 agosto

Lo stesso comma prevede la possibilità di effettuare i pagamenti entro i 30 giorni successivi al 21 luglio, cioè fino al 20 agosto 2025. In questo caso, le somme dovute devono essere incrementate dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Estensione della proroga ad altri contribuenti

Il comma 2 amplia l’ambito di applicazione della proroga. Oltre ai soggetti ISA, la misura riguarda anche:

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