Ripartizione reversibilità: processo nullo senza l’INPS

Pubblicato il 26 maggio 2020

La controversia tra l'ex coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione della pensione di reversibilità deve svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore.

Ripartizione reversibilità: INPS litisconsorte necessario

Difatti, il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, è titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale e l'accertamento della ripartizione si esplica sui presupposti per riconoscere il trattamento, affinché l'ente assuma un'obbligazione autonoma - anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta - nei confronti di un ulteriore soggetto.

La lite in oggetto, invero, non può mai configurarsi solo come una questione tra ex coniuge e coniuge superstite, in quanto non è indifferente, per l'ente erogatore, che si accerti la sussistenza dei presupposti di un diritto previdenziale azionato nei suoi confronti, e, quindi, la sussistenza dei presupposti perché esso ente assuma, nei confronti di un ulteriore soggetto, un'obbligazione previdenziale autonoma, ancorché nell'ambito di una erogazione già dovuta.

Ciò posto, anche nella causa instaurata al limitato fine di ottenere l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale diritto è necessario il contraddittorio con l'ente erogatore INPS.

Reversibilità: difetto di contraddittorio sempre rilevabile

In tale contesto, l’eventuale difetto di contraddittorio è rilevabile in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato.

In particolare, nel caso in cui la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario emerga in sede di legittimità - in quanto non rilevata dal giudice di primo grado né da quello d'appello - va disposto l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al giudice di prime cure.

E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione, Sezione Lavoro, nel testo della sentenza n. 9493 del 22 maggio 2020, con cui, nell’ambito di una causa instaurata per la ripartizione del trattamento di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite, è stato rilevato d’ufficio un difetto di contraddittorio, attesa la mancata partecipazione al giudizio dell’INPS.

Per questo, gli Ermellini hanno dichiarato la nullità dell'intero processo e hanno cassato entrambe le sentenze di merito, con rinvio della causa al primo giudice per un nuovo esame di merito.

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