Riparto, errore solo annullabile

Pubblicato il 09 marzo 2009

Per la Cassazione - sentenza n. 747 del 2009 in tema di condominio - la ripartizione delle spese per interventi su alcune parti comuni secondo il criterio generale di cui all'art. 1123 c.c. trova applicazione solo nel caso in cui l'assemblea modifichi con consapevolezza i criteri di ripartizione delle spese stabiliti dalla legge. Inoltre, nel caso in cui i suddetti criteri siano violati o disattesi, le deliberazioni sulle ripartizioni delle spese sono annullabili.

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