Riposi giornalieri “per allattamento”, cumulabilità con la pausa pranzo

Pubblicato il 17 aprile 2019

E' vietato il cumulo dei riposi giornalieri “per allattamento” con la pausa pranzo se la presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro è inferiore alle 6 ore. In tal caso, tra l’altro, non si dovrà procedere alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice.

Il chiarimento è giunto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 2 del 16 aprile 2019.

Riposi giornalieri per allattamento. Il quesito

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato interpellato in materia di diritto alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto, ovvero alla fruizione del servizio mensa, per le lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri “per allattamento”.

In particolare, è stato chiesto se in caso di una presenza nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti, dovuta alla fruizione - da parte della lavoratrice - dei riposi giornalieri, si debba procedere a decurtare i 30 minuti della pausa pranzo, come se avesse effettivamente completato l’intero orario giornaliero.

Riposi giornalieri “per allattamento”. Dettato normativo

Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali richiama i relativi dettati normativi:

Le due disposizioni appena richiamate sono state concepite dal legislatore con scopi ben distinti:

Chiarimento del Ministero del Lavoro

Alla luce dell’analisi coordinata delle predette disposizioni normative, il Ministero del Lavoro ritiene che si possa escludere il diritto alla pausa pranzo, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003, qualora la presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro sia pari a 5 ore e 12 minuti.

Conseguentemente, non si dovrà procedere alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice.

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