Ripristinato l’incentivo per l’assunzione di donne disoccupate

Pubblicato il 30 luglio 2014 L’INPS fa retromarcia rispetto a quanto annunciato con messaggio n. 6235 del 23 luglio scorso e, con nuovo messaggio n. 6319 del 29 luglio 2014, comunica che è ripristinata la possibilità di riconoscere l’incentivo previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, Legge n. 92 del 28 giugno 2012, per l’assunzione di “donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea”, anche per le assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate dal primo luglio 2014.

In effetti, a causa del mancato rinnovo della Carta di aiuti a finalità regionale,l’Istituto aveva sospeso in via cautelare tali incentivi ma, interpellato in merito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 28096 del 25 luglio 2014, ha chiarito che, poiché l’incentivo previsto dalle disposizioni citate costituisce un regime di aiuti in favore dei lavori svantaggiati, è possibile continuare a considerare utili, ai fini dell'applicazione dell’incentivo stesso, le aree indicate nella Carta, adottata con Decisione C(2007)5618 def. corrigendum del 28 novembre 2007 e recepita nella legislazione nazionale con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 marzo 2008, fino all’adozione della nuova Carta.

L’esito negativo attribuito dall’Istituto alle istanze con la motivazione del mancato rinnovo della Carta sarà annullato automaticamente dai sistemi informativi centrali e sostituito con un esito positivo di accoglimento.
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