Ripristino dell’anzianità contributiva Non esiste contestualità con la reiscrizione

Pubblicato il 24 marzo 2017

Un commercialista ha iniziato una lite processuale avendo visto respingersi dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (Cnpadc) la richiesta di ripristino del pregresso periodo di anzianità contributiva per il periodo 1° luglio 1973-31 dicembre 1986 e per il quale il professionista aveva ottenuto il rimborso nel 1987.

In entrambi i primi due gradi di giudizio si è visto respingere i ricorsi in quanto, interpretando logicamente l’articolo 21, comma 3, L. 21/86 – riforma della Cassa commercialisti, i magistrati hanno sostenuto che il ripristino andava chiesto al momento della nuova iscrizione.

La difesa del commercialista, nel ricorrere per cassazione, è basata sul fatto che l’articolo citato non prevede che la domanda di ripristino sia da presentare contestualmente alla domanda di resicrizione alla Cassa.

Cassazione: la norma non prevede la contestualità tra le due domande

Con la sentenza n. 7517 depositata il 23 marzo 2017, la Corte di cassazione ritiene fondato il ricorso presentato dal professionista.

Infatti, analizzando l’articolo 21, comma 3, L. 21/86 – “In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 può ripristinare il pregresso periodo di anzianità, restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto il rimborso, rivalutata a norma dell'ultimo comma dell'articolo  15, per  il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reiscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuto rimborso” - non emerge alcun riferimento ad un termine entro cui esercitare il diritto del ripristino dei periodi di anzianità già rimborsati e nemmeno la sussistenza di una contestualità tra le due domande.

Neppure è possibile ricavare una richiesta di contestualità indirettamente dalla disposizione che stabilisce la rivalutazione della somma relativa ai contributi rimborsati “per il periodo dall’anno di rimborso fino all’anno di reiscrizione”.

Se si dovesse sostenere la contestualità tra ripristino e reiscrizione, come affermano i giudici di merito, si introdurrebbe una vera e propria decadenza dall’esercizio del diritto senza che la norma la preveda espressamente.

In giurisprudenza vige infatti il principio per cui “per affermare che una norma di legge ha introdotto un termine di decadenza all’esercizio di un diritto è necessario non già che tale previsione sia esplicita, potendo essa desumersi anche in via interpretativa, ma che essa sia inequivoca”.

 

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