Risarcimento danni alla p.a. Legittimo il termine di decadenza breve

Pubblicato il 05 maggio 2017

La Consulta ha ritenuto non incostituzionale l’art. 30 comma 3 D.Lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo), nella parte in cui stabilisce che la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi, debba essere proposta entro il termine di decadenza di 120 giorni dal giorno in cui si è verificato il fatto, ovvero dalla conoscenza del provvedimento, se il danno sia derivato direttamente da questo.

La questione è stata posta ai giudici costituzionali, nell'ambito di una controversia ove il ricorrente lamentava di non aver potuto costruire degli immobili residenziali, pur autorizzati con i relativi permessi, a causa dell’ordine di sospensione dell’Anas, per carenza di nullaosta al collegamento con la viabilità. Sicché il costruttore proponeva domanda di risarcimento alla p.a. - stante l’invalidità dei concessi permessi a costruire – oltre il termine di 120 giorni da quando aveva avuto notizia del vizio dei suddetti permessi.

Giudice rimettente: 120 giorni di decadenza, irragionevole privilegio per la p.a.

Ad avviso del giudice rimettente, cui la vicenda veniva sottoposta, l’art. 30 comma 3 c.p.a. si appaleserebbe in contrasto con la Costituzione, nonché con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con gli artt. 6 e 13 Cedu. La previsione del “brevissimo” termine decadenziale di 120 giorni per colui che abbia subito una lesione dei propri interessi legittimi - argomenta difatti - non assicurerebbe una tutela piena ed effettiva. Piuttosto configurerebbe un irragionevole privilegio per la pubblica amministrazione responsabile di un illecito, andando a determinare, sul piano della tutela giurisdizionale, una rilevante discriminazione tra situazioni soggettive sostanzialmente analoghe, dipendente dalla qualificazione giuridica di diritto soggettivo o interesse legittimo che il giudice amministrativo è chiamato a compiere nella specifica vicenda sottoposta al suo esame. Per cui, anche per l’azione risarcitoria per violazione di interessi legittimi (il caso de quo), sarebbe opportuno prevedere il termine ordinario prescrizionale di 5 anni o altro congruo termine della stessa natura, e non di soli 120 giorni.

Consulta: termine breve, giusto bilanciamento tra interesse ad agire e certezza dei rapporti

Non è dello stesso avviso la Corte Costituzionale – respingendo la censura con sentenza n. 94 del 4 maggio 2017 – secondo cui la previsione del breve termine decadenziale di 120 giorni non può ritenersi frutto di una scelta irragionevole, ma costituisce espressione di un coerente bilanciamento tra l’interesse del danneggiato a vedersi riconosciuta la possibilità di agire anche a prescindere dalla domanda di annullamento, e l’obiettivo, di rilevante interesse pubblico, di pervenire in tempi brevi alla certezza del rapporto giuridico amministrativo, in ossequio ad una logica di stabilità degli effetti giuridici, in special modo nel settore pubblico.

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