Risarcimento del danno morale in conseguenza della morte del patrigno

Pubblicato il 26 maggio 2012 Anche il figlio della moglie della vittima del sinistro stradale ha diritto a vedersi riconoscere il danno non patrimoniale conseguente alla morte del patrigno; e ciò anche se con quest’ultimo non vi era alcun rapporto di convivenza.

E’ quanto sancito dai giudici di Cassazione nel testo della decisione n. 20231 del 25 maggio 2012 con cui la Suprema corte ha, in particolare, sottolineato come l'assenza della convivenza e di un vincolo di parentela non porta ad escludere l'esistenza di un affetto familiare tale da giustificare la richiesta del danno morale subito.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Deducibilità dei compensi corrisposti dal professionista in ambito familiare

04/11/2025

Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico

04/11/2025

Polizze catastrofali imprese: da Confindustria piattaforma digitale per preventivi e sottoscrizioni

04/11/2025

Formazione, Cassazionisti e Premio Ubertini: bandi di Cassa Forense al via

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy