Risarcimento per legittimo affidamento di atto poi annullato di fronte al giudice ordinario

Pubblicato il 03 maggio 2011 Con due recenti sentenze, la n. 6594 e n. 6596 del 2011, le Sezioni unite di Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario relativamente a due controversie attivate da privati per il risarcimento del danno subito a seguito del legittimo affidamento ad atti amministrativi poi annullati.

Nel primo caso, il proprietario di un terreno, dopo aver ottenuto la concessione edilizia ed aver iniziato i lavori di edificazione, si era visto annullare d'ufficio il permesso per costruire. L'altra vicenda era invece relativa ad un appalto di servizi di ristorazione scolastica aggiudicato a un'impresa e poi annullato, mentre era in corso l'esecuzione, dal giudice amministrativo.

In queste situazioni – spiega la Corte di legittimità – l'esigenza di tutela affiorava “per l'affidamento ingenerato dal provvedimento favorevole e non richiede che per ottenere il risarcimento la parte domandi al giudice amministrativo un accertamento a proposito della legittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione, perchè questo accertamento essa ha invece interesse a contrastarlo nel giudizio di annullamento del provvedimento summenzionato da altri provocato e può solo subirlo”.

E nei detti casi, la parte che invocava la tutela risarcitoria – continua la Corte – non postulava un esercizio illegittimo del potere, “ma la colpa che connota in un comportamento consistito per contro nella emissione di atti favorevoli, poi ritirati per pronunzia giudiziale o in autotutela , atti che hanno creato affidamento nella loro legittimità ed orientato una corrispondente successiva condotta pratica, poi dovuta arrestare”. In definitiva, la possibilità di questa autonoma tutela escluderebbe la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
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