Riscatto ampio sui congedi

Pubblicato il 29 febbraio 2008 Precisa l’Istituto della previdenza sociale nella circolare 26 emanata ieri che i periodi di assenza forzata dal lavoro (gravi motivi di famiglia) possono essere riscattati anche se precedenti al 31 dicembre 1996. Ma non devono superare i due anni (che la legge 53 del 2000, articolo 4, consente di fruire, continuativamente o in modo discontinuo, nell’arco dell’attività di lavoro). Sono interessati dalla norma - articolo 1, comma 789 della Legge 296/2006, Finanziaria 2007 - i lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato. Quelli che intendono esercitare il riscatto per i periodi anteriori al 31.12.1996 (ammesso per i soli lavoratori “attivi” al momento della domanda), devono dimostrare la ricorrenza dei gravi motivi in relazione alla propria persona o a familiari anche non conviventi. Che sono: il decesso dei familiari; la loro cura o assistenza; il grave disagio personale; le patologie che colpiscono i familiari provocando temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia. Alla circolare 26/2008 è allegato il modello per l’istanza di riscatto, che richiede d’essere accompagnata da apposita documentazione probatoria circa l’esistenza del rapporto di lavoro nel periodo che si intende riscattare e, come accennato, dei gravi motivi di famiglia.
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