Quando si parla di pensione, soprattutto per le generazioni più giovani, il tema degli anni dedicati agli studi universitari torna spesso al centro del dibattito. Ed è proprio qui che entra in gioco il riscatto della laurea, uno strumento che, fino ad oggi, ha permesso di trasformare gli anni di studio in anni di contribuzione previdenziale.
Oggi però l’argomento è tornato di attualità non solo per il suo peso sulle scelte individuali, ma anche perché un emendamento al disegno di legge di Bilancio 2026, attualmente in fase di esame e correzione, potrebbe intervenire sulla disciplina del riscatto di laurea, modificandone impostazione, presupposti o modalità.
Pur non trattandosi ancora di una norma definitiva, il solo fatto che il tema sia entrato nel confronto politico suggerisce che un meccanismo rimasto sostanzialmente stabile per anni potrebbe essere ripensato.
Per capire cosa potrebbe cambiare, è utile partire da come il riscatto di laurea ha funzionato finora.
Il riscatto del corso di laurea è un istituto previdenziale che consente di valorizzare, ai fini pensionistici, il periodo dedicato alla formazione universitaria, a condizione che il titolo di studio sia stato effettivamente conseguito.
In altre parole, dopo aver ottenuto una laurea – triennale, magistrale, specialistica o altro titolo equiparato – è possibile chiedere che quegli anni di studio vengano riconosciuti come anni di contribuzione con la medesima validità ai fini pensionistici di quelli versati in costanza di attività lavorativa.
I contributi da riscatto sono utili sia per raggiungere prima i requisiti pensionistici (pensione anticipata o pensione di vecchiaia) sia per aumentare l’importo della pensione futura.
Non si tratta tuttavia di un automatismo: per ottenere il riscatto di laurea è necessaria una domanda online all'INPS, seguita dal pagamento di un importo calcolato dall’Istituto.
Nel tempo, la possibilità di riscattare la laurea è stata estesa a una platea molto ampia. Possono farne richiesta:
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda proprio i soggetti inoccupati, cioè coloro che, pur avendo conseguito un titolo di studio universitario, non hanno mai lavorato né in Italia né all’estero e non sono mai stati iscritti a una forma obbligatoria di previdenza (inclusa la Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, l. 335/1995): per loro, il riscatto è possibile a condizioni specifiche (INPS, circolare 11 marzo 2008, n. 29).
Nel corso degli anni, anche la platea dei titoli di studio riscattabili si è progressivamente ampliata. In particolare, possono essere oggetto di riscatto:
Il riscatto può riguardare l’intero corso di studi o anche singoli periodi, ed è possibile riscattare più titoli di laurea.
Restano esclusi, invece, i periodi fuori corso e quelli già coperti da contribuzione, oltre ai titoli esteri non riconosciuti ai fini previdenziali.
Il funzionamento del riscatto è sempre stato basato su un principio molto chiaro: per ogni anno di studi che si vuole riscattare, occorre pagare un onere di riscatto .
La procedura è la seguente:
Solo dopo il pagamento, totale o parziale, l’INPS accredita la contribuzione corrispondente.
Il costo del riscatto dei periodi di studio universitario non è uguale per tutti e dipende da diversi fattori, in particolare è determinato secondo le norme che regolano la liquidazione della pensione, considerando la collocazione temporale dei periodi da riscattare e applicando, di conseguenza, il sistema retributivo o quello contributivo.
Per i periodi che ricadono nel sistema retributivo, l’onere viene calcolato con il criterio della riserva matematica. In questi casi il costo varia in base all’età, al sesso e alla retribuzione percepita negli ultimi anni.
Il costo, segnala l’INPS, consiste nel “capitale di copertura corrispondente alla quota di pensione che a seguito del riscatto risulta potenzialmente o effettivamente acquisita dall’interessato (beneficio pensionistico)”.
Per i periodi valutati con il sistema contributivo, il calcolo è più lineare, applicandosi, alla retribuzione degli ultimi 12 mesi, l’aliquota contributiva vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto, in base alla gestione pensionistica dove opera il riscatto, per ciascun anno di studio da riscattare.
Esempio INPS: ipotizziamo un soggetto voglia riscattare quattro anni di laurea e che abbia presentato domanda di riscatto nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti il 31 gennaio 2025; considerando una retribuzione lorda degli ultimi 12 mesi meno remoti pari a 32.170 euro l’importo da pagare per riscattare quattro anni è pari a 42.464,4 euro (32.170x33% =10.616,1 x 4 anni = 42.464,4).
Dal 2019 è operativo anche il cosiddetto riscatto di laurea agevolato (art. 20, comma 6, D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019), riservato ai periodi che ricadono nel sistema contributivo.
In questo caso il calcolo dell’onere si basa sul reddito minimo di artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda, in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).;
Per il 2025 il costo è pari a 6.123,15 euro per ogni anno.
Questa modalità ha reso il riscatto più accessibile, soprattutto per i giovani e per chi ha carriere lavorative discontinue.
Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure in rate mensili, fino a un massimo di 120, senza interessi.
Anche il pagamento di una sola rata produce effetti previdenziali e rende irreversibile la scelta della modalità di calcolo adottata.
Fino ad oggi, dunque, il principio è il seguente: una volta conseguito il titolo di laurea, è possibile far valere quel periodo di studi ai fini della pensione futura (tempi e misura), pagando l’onere stabilito dall’INPS.
Tuttavia, questo assetto potrebbe non restare immutato. È infatti allo studio un emendamento al disegno di legge di Bilancio 2026, attualmente in fase di esame e correzione, che potrebbe incidere sulla disciplina dell'istituto.
La modifica non riguarderebbe il costo del riscatto, che resta invariato, bensì la sua efficacia ai fini della (sola) pensione anticipata. In altre parole, non cambia quanto si paga, ma quanto “vale” il riscatto ai fini dell’anzianità contributiva e pertanto ai fini dell’uscita anticipata dal lavoro.
Fino ad oggi, il meccanismo era semplice e intuitivo: riscattare tre o cinque anni di laurea significava anticipare l’accesso alla pensione di tre o cinque anni esatti, perché quei periodi venivano considerati a tutti gli effetti come contribuzione utile al raggiungimento dei requisiti.
Con le nuove regole, invece, questo automatismo verrebbe meno. In sostanza, il riscatto continuerebbe a incidere sul montante contributivo e quindi sull’importo della pensione, ma perderebbe parte della sua efficacia come strumento per anticipare l’età di pensionamento.
L’emendamento presentato, secondo il quale la nuova disciplina avrebbe coinvolto anche chi ha aveva già sostenuto l’onere economico, con efficacia pertanto retroattiva, è stato ritirato ed è in fase di correzione.
Sarà quindi necessario attendere il testo definitivo della legge di Bilancio per comprendere se e in che misura il riscatto della laurea continuerà a funzionare secondo le regole attuali o verrà ridefinito in una nuova prospettiva.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".