Riscatto della posizione previdenziale, sì a rivalutazione monetaria e interessi legali in caso di liquidazione del credito

Pubblicato il 13 aprile 2018

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2018, n. 6928, pronunciandosi in materia di previdenza complementare, hanno sancito l’insussistenza del divieto di cumulo fra interessi legali e rivalutazione monetaria della prestazione di riscatto integrale erogata da una Cassa di previdenza in liquidazione coatta amministrativa.

Segnatamente, nel caso in esame, le Sezioni Unite hanno confermato l’orientamento del Tribunale e della Corte di appello, secondo cui il diritto della lavoratrice ad ammettere al passivo della liquidazione il proprio credito comprende, oltre alla somma corrispondente direttamente all’esercizio del riscatto della posizione previdenziale, anche la relativa rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

Il principio di diritto

A conferma dei primi due gradi di giudizio, le Sezioni Unite non hanno accolto il ricorso della Cassa di previdenza in liquidazione per le seguenti motivazioni di diritto.

In primo luogo, secondo la Suprema Corte, alle prestazioni erogate dalla Cassa - aventi natura di fondo privato di previdenza integrativa - non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali previsto dall’art. 16, comma 6, della legge del 30 dicembre 1991, n. 412 (G.U. n. 305 del 31 dicembre 1991) in quanto tale divieto, finalizzato al contenimento della spesa previdenziale pubblica, si estende solo alle prestazioni corrisposte da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria.

In secondo luogo, la prestazione dovuta dal soggetto previdenziale e la rivalutazione e gli interessi configurano una prestazione unitaria, con la conseguenza che gli interessi sono da calcolare sul credito originario debitamente rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell’inadempimento fino a quello del soddisfacimento del credito.

Da ultimo, le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che, nel caso in parola e comunque in fattispecie similari, il diritto alla rivalutazione monetaria scatta dal momento in cui è divenuto esecutivo lo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della Cassa debitrice.

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