Riscossione, pignoramenti rapidi

Pubblicato il 25 aprile 2007

L'estensione agli agenti della riscossione dei poteri di ispezione e accesso presso gli uffici pubblici e le banche, operata con l'articolo 2 del Dl 262/2006, ha permesso l'ottenimento di maggiori risultati nella riscossione coattiva. Nello specifico:


- agli agenti è concesso di avvalersi del meccanismo del pignoramento a terzi, per cui non è più necessario indicare nell'atto di pignoramento la citazione del terzo e del debitore davanti al giudice dell'esecuzione, visto che per effetto della nuova norma è applicabile la modalità semplificata senza mediazione giudiziaria ad ogni forma di pignoramento presso terzi;

- gli agenti della riscossione hanno eguale potere di ispezione, verifica e accesso presso le pubbliche amministrazioni e gli istituti di credito riconosciuti all'Amministrazione finanziaria ed alla Guardia di finanza, che permette loro l'acquisizione di copia della documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i contribuenti morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi.


Anche la gestione della compensazione fra iscrizione a ruolo e crediti d'imposta è affidata, dopo la verifica dell'agenzia delle Entrate, agli agenti della riscossione che provvedono alla notifica all'interessato ed alla procedura che segue.

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