Risoluzione stragiudiziale controversie in ambito assicurativo

Pubblicato il 19 giugno 2018

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 68 del 21 maggio 2018, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa.

Il provvedimento, in primo luogo, interviene apportando rilevanti modifiche al Codice delle assicurazioni private (Decreto legislativo n. 209/2005).

Conciliazione delle liti su prestazioni e servizi assicurativi

Tra queste, si segnala l’introduzione, tra gli altri, di un nuovo capo, il II-bis, sulle controversie e, nell’ambito di questo, del nuovo articolo 187-ter, sui “Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie”.

In questo si prevede che, le compagnie di assicurazione e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione.

Decreto ministeriale sui criteri delle procedure e di composizione degli organi giudicanti

In proposito, sarà un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Giustizia e su proposta dell'IVASS, a determinare:

Questo – si legge nel testo della disposizione - in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso organo giudicante e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo. Dette procedure dovranno, in ogni caso, assicurare la rapidità, l’economicità e l’effettività della tutela.

Di tali procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie (di cui al citato articolo 187-ter) e relative disposizioni di attuazione, i contraenti dovranno ricevere la relativa informazione da parte gli intermediari assicurativi nell’ambito delle informazioni precontrattuali da rendere prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, ai sensi del novellato articolo 120 del Decreto legislativo n. 209/2005.

Il Decreto n. 68/2018 sarà vigente dal 1° luglio 2018.

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