Risparmio gestito, l’imposta di bollo sui rendiconti è deducibile dal risultato maturato

Pubblicato il 07 novembre 2013 Nell’ambito di una istanza di consulenza giuridica, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la corretta interpretazione da attribuire all’articolo 7 del Dlgs n. 461/1997, relativamente al regime tributario da applicare ad alcuni oneri riguardanti la gestione di portafogli per i quali è stata esercitata l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio gestito.

La conclusione cui giunge l’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 76 del 6 novembre 2013, è che l'imposta di bollo dovuta sugli estratti conto o sui rendiconti relativi alle gestioni di portafogli individuali, per le quali è stata esercitata l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio gestito, è deducibile dal risultato maturato, in quanto costituisce un onere connesso con la gestione del patrimonio.

Si evidenzia, così, la differenza tra il regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito e si sottolinea come in quest’ultimo caso sia contemplata la tassazione. In virtù del citato articolo 7, infatti, deve essere determinato il risultato netto della gestione sul quale va applicata l’imposta sostitutiva del 20%. Il risultato netto della gestione è determinato come somma algebrica tra il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, e il valore del patrimonio gestito all’inizio dell’anno.

Viceversa, secondo la risoluzione in oggetto, non è possibile dedurre dal risultato maturato dalla gestione né l’imposta di bollo speciale (articolo 19, comma 6, Dl 201/2011) sulle attività finanziarie oggetto di emersione (“scudo fiscale”), trattandosi di un onere non inerente al patrimonio gestito, ma connesso al regime di riservatezza di cui possono beneficiare le attività “emerse” attraverso la procedura del rimpatrio, né l’imposta sulle transazioni finanziarie (“tobin tax”), in quanto così espressamente previsto dalla legislazione di riferimento.
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