I contribuenti che hanno regolarizzato attività finanziarie detenute all'estero, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 84/2005, assoggettano a tassazione i soli proventi imponibili relativi alle attività finanziarie estere, mentre lo scambio di informazioni tra l'Amministrazione finanziaria italiana e quella dello Stato nel quale i titoli sono detenuti, riguarda l'ammontare totale dei flussi finanziari. Questi soggetti devono, quindi, precostituire le prove che i flussi abbiano valenza reddituale solo nel limite dell'importo dichiarato.
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