Ritardi nei lavori: somme aggiuntive soggette a IVA

Pubblicato il 21 agosto 2025

L’Agenzia delle Entrate ha esaminato la questione complessa riguardante l’applicazione dell’IVA alle somme corrisposte all’appaltatore a titolo di maggiori costi derivanti da ritardi nell’esecuzione di lavori pubblici, anche nel caso in cui tali importi vengano riconosciuti da una decisione giudiziaria come risarcimento del danno.

Vediamo come si è espressa l’AdE nella risposta n. 215 del 20 agosto 2025.

Ritardi nell’esecuzione del contratto di appalto: somme risarcitorie o corrispettivi?

La società ALFA, impresa di costruzioni, aveva stipulato con BETA un contratto di appalto per la realizzazione di una nuova sede.

Durante l’esecuzione dei lavori si sono verificati numerosi ritardi e sospensioni dovuti a varianti richieste dalla stazione appaltante.

ALFA ha agito in giudizio chiedendo il rimborso dei maggiori costi sostenuti.

Il Tribunale ha accolto le contestazioni mosse dalla Società riguardo a:

Per determinare l’entità del danno, il Giudice ha considerato:

a) le spese generali sostenute dall’impresa,

b) il rinvio nella percezione dell’utile d’esercizio,

c) l’ammortamento di mezzi, macchinari e attrezzature,

d) le retribuzioni pagate senza effettiva utilità.

Dopo la pronuncia della Sentenza, BETA ha chiesto alla Società di emettere fatture elettroniche per le somme riconosciute a titolo risarcitorio, specificando che le stesse dovevano intendersi escluse dall’IVA ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972. ALFA ha emesso nei confronti di BETA una fattura senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, per l’importo stabilito dal Giudice.

Però l’istante ha sollevato dubbi interpretativi sull’applicazione dell’IVA. In particolare su:

La questione centrale è stabilire se le somme riconosciute abbiano natura risarcitoria (e quindi siano fuori campo IVA) oppure se rappresentino un vero corrispettivo per un’obbligazione assunta dalla controparte, con conseguente applicazione dell’imposta.

Natura giuridica delle somme

Nel fornire la risposta n. 215 del 20 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’individuazione della natura giuridica delle somme da erogare è determinante per stabilire il corretto trattamento fiscale.

Ai fini IVA, infatti, occorre verificare se tali importi costituiscano:

In base all’art. 3, comma 1, del DPR 633/1972, sono considerate prestazioni di servizi imponibili quelle rese a fronte di un corrispettivo, derivanti da contratti di appalto, d’opera, trasporto, mandato, agenzia, mediazione, deposito e, più in generale, da obblighi di fare, non fare o permettere, a prescindere dalla loro origine.

L’art. 13, comma 1, dello stesso decreto stabilisce che, ai fini IVA, la base imponibile per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi è data dall’importo complessivo dei corrispettivi dovuti al fornitore, comprendendo anche spese e oneri legati all’esecuzione, nonché debiti o altri costi assunti dal committente.

L’art. 15, comma 1, n.1) precisa invece che sono escluse dal calcolo della base imponibile le somme pagate a titolo di interessi moratori o di penali per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali del cessionario o del committente.

Nesso di reciprocità e applicazione dell’IVA

Un aspetto rilevante sottolineato dall’Agenzia ai fini dell’applicazione dell’IVA è la presenza di un rapporto di corrispettività tra prestazione e pagamento.

In altri termini, occorre che vi sia un legame diretto tra il servizio fornito e le somme ricevute, tali da rappresentare il vero corrispettivo di una prestazione specifica (cfr. Corte di Giustizia, cause C-277/05 del 18 luglio 2007 e C-270/09 del 16 dicembre 2010).

Quando invece manca tale collegamento tra l’attività svolta e l’importo corrisposto, viene meno il presupposto per l’assoggettamento ad IVA.

Con riferimento al caso oggetto di interpello, l’Agenzia osserva che qualora le somme avessero natura di risarcimento per danno subito, esse rientrerebbero senz’altro tra le operazioni escluse dall’IVA, in conformità a quanto stabilito dall’art. 15 del DPR 633/1972.

Trattamento IVA delle somme riconosciute

In generale, risarcimenti, penali e indennizzi hanno lo scopo di compensare chi subisce un danno, un ritardo o una perdita, mantenendolo indenne dalle conseguenze negative.
Diversa è la situazione in cui venga riconosciuto un compenso aggiuntivo, ossia somme che vanno oltre il prezzo concordato inizialmente.

Nel caso specifico, se ci si limitasse al riferimento letterale della sentenza – che menziona il “danno” – non ci sarebbero incertezze: le somme relative a penalità per ritardi o inadempimenti contrattuali sarebbero infatti escluse dal campo IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1), del DPR 633/72.

Tuttavia, l’Agenzia rileva che le somme che BETA deve versare ad ALFA derivano da ritardi verificatisi nell’esecuzione di un contratto di appalto comunque portato a termine, con la consegna dell’edificio commissionato. Questo porta a ritenere che, al di là della definizione utilizzata dal Giudice, l’importo in questione non abbia natura di penale, bensì di integrazione del corrispettivo pattuito.

In altri termini, la somma ha carattere sinallagmatico e non meramente risarcitorio, poiché, nonostante i ritardi, BETA ha comunque beneficiato dell’opera realizzata.

In sintesi, l’importo che deve essere corrisposto all’Istante per i maggiori costi diretti e indiretti sostenuti non può essere qualificato come risarcimento, ma rappresenta un compenso aggiuntivo rispetto al prezzo contrattuale originario.

Di conseguenza, tale somma va considerata parte integrante del corrispettivo dell’appalto e deve quindi essere assoggettata ad IVA, in quanto collegata all’esecuzione della prestazione derivante dal contratto, anche se superiore a quanto inizialmente stabilito.

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