Ritardi p.a., il danno va provato

Pubblicato il 03 ottobre 2008
Il disegno di legge approvato ieri dalle Camere (n. 1441-bis) ha eliminato, rispetto al testo originario, due norme sull'indennizzo in caso di lungaggini burocratiche che prevedevano, l'una l'obbligo di un indennizzo automatico a carico dell'ente pubblico che avesse superato il termine massimo per il procedimento, l'altra il diritto al risarcimento del cittadino anche in assenza di pretesa all'accoglimento dell'istanza. Rimane ferma la responsabilità della p.a. per i ritardi ma si toglie la possibilità di un indennizzo automatizzato. Chi vorrà essere risarcito dovrà, quindi, provare in maniera esatta la natura e la quantificazione del danno subito.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno sociale cittadini extra UE: solo con permesso di soggiorno di lungo periodo

06/03/2026

Recupero ICI-ENC: aggiornato il modulo REC25 per la dichiarazione

06/03/2026

IVA alberghi: servizi accessori fuori dall’aliquota ridotta

06/03/2026

MUD 2026: nuovo modello aggiornato in GU. Invio entro il 3 luglio

06/03/2026

Rottamazione-quater: pagamenti entro il 9 marzo 2026

06/03/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

06/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy