Ritardo aereo. Il guasto legato al normale esercizio non è eccezionale

Pubblicato il 18 settembre 2015

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza pronunciata il 17 settembre 2015 relativamente alla causa C-257/14, si è occupata di una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull’interpretazione del Regolamento n. 261/2004, istitutivo di regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

La domanda era stata avanzata nell’ambito di una controversia tra una cittadina europea ed una compagnia aerea, in merito al rifiuto di quest’ultima di indennizzare la ricorrente nel procedimento principale per il ritardo subìto dal suo volo.

I giudici europei, in particolare, sono intervenuti sulla corretta interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3 del Regolamento citato, precisando come il medesimo debba essere letto nel senso che un problema tecnico inerente al normale esercizio dell’attività che sia sorto improvvisamente, non sia imputabile a una carenza di manutenzione e neppure sia emerso nel corso di un regolare controllo, non rientra nella nozione di “circostanze eccezionali” ai sensi di detta disposizione.

Lo stesso problema, quindi, non può come tale esonerare il vettore dal versare l’indennizzo al cliente in caso di ritardo o di cancellazione del volo.

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