Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito. Necessità di ulteriori chiarimenti

Pubblicato il 08 novembre 2010 La manovra estiva (DL 78/2010, articolo 25) ha previsto che le banche e le Poste Italiane Spa operino una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Cioè, sui pagamento effettuati mediante bonifico bancario dai contribuenti che intendono avvalersi della detrazione d’imposta del 36%, prevista per le ristrutturazioni edilizie di immobili abitativi, o della detrazione d’imposta del 55%, prevista per gli interventi di risparmio energetico realizzati su edifici esistenti, gli istituti di credito e Poste Italiane possono applicare la suddetta ritenuta. La procedura così come delineata dal provvedimento di legge e, poi, commentata anche dalla circolare n. 40/E/2010 dell’Amministrazione finanziaria appare chiara nella sua formulazione, ma non priva di margini di errore nella sua applicazione pratica.

Tutti gli intermediari che assolvono alla funzione di sostituti di imposta e che, quindi, sono chiamati a rispettare tale adempimento, si sono attrezzati nel corso degli ultimi mesi per adempiere ai nuovi obblighi. Gli errori cui si è andati incontro nei primi giorni di applicazione della nuova disposizione sono stati annullati proprio dalla citata risoluzione n. 40/E/2010, che ha escluso l’irrogazione di sanzioni in sede di prima applicazione delle disposizioni, purchè sussistano le condizioni in relazione a violazioni nell’applicazione della norma, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 dello Statuto del contribuente.

Dunque, la stessa Amministrazione finanziaria ha ammesso l’esistenza di obiettive condizioni di incertezza della norma che possono far incorre in errori. Non poche sono state, infatti, le segnalazioni finora evidenziate che mostrano come le banche in molti casi abbiano applicato comunque la ritenuta anche se questa non doveva essere utilizzata. Il tutto sulla base di un errore che riguarda i rapporti tra le aziende, con la conseguenza che poi il destinatario deve mettersi in moto per attivare l’iter del rimborso. A tal punto, sembra auspicabile pensare ad un nuovo intervento chiarificatore da parte dell’agenzia delle Entrate, per evitare che proprio in questi primi mesi di applicazione della disposizione i contribuenti siano costretti ad avanzare a proprie spese complesse procedure di rimborso.
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