Ritenute non versate, esclusa la tenuità dell’offesa

Pubblicato il 09 ottobre 2015

Con sentenza n. 40350 depositata l’8 ottobre 2015, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso promosso dal legale rappresentante di una Srl avverso la condanna a sei mesi di reclusione e ad euro 300 di multa per il reato di omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

Danno alla posizione previdenziale del lavoratore, offesa non tenue

L’imputato aveva impugnato la decisione di condanna lamentando, tra gli altri motivi, l’irrilevanza penale del fatto, essendo stata arrecata un’offesa di particolare tenuità. Le stesso ossia, si doleva dell’inosservanza ed erronea applicazione della circostanza di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131 bis del Codice penale, per come previsto dal Decreto legislativo n. 28/2015.

Sul punto i giudici di Cassazione hanno dapprima ribadito come la questione relativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sia rilevabile nel giudizio di legittimità qualora non sia stato possibile proporla in appello; tuttavia, la sua prospettazione – continua la Corte – non implica necessariamente l’annullamento della sentenza, dovendo la relativa richiesta essere rigettata ove non ricorrano le condizioni per l’applicabilità dell’istituto.

Condizioni appunto non sussistenti nel caso in esame, con riferimento al quale la Suprema corte ha sottolineato che gli importi evasi (5.198 euro) non erano quantitativamente così esigui da poter essere ritenuti di particolare tenuità, posto anche che le ritenute previdenziali costituiscono componenti della retribuzione trattenute al lavoratore per la formazione dell’accantonamento a fini previdenziali e quindi “aventi una finalità essenziale”.

La distrazione dei relativi importi da parte del datore, pertanto, rappresenta, in ragione della correlazione con ciascuna posizione previdenziale, un danno per la posizione previdenziale del lavoratore, certamente non qualificabile come "particolarmente tenue".

Omesso versamento sotto 10mila euro, resta reato se il Governo non esercita la delega

Nella medesima decisione la Suprema corte ha avuto modo di ribadire, altresì, che la previsione della trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento delle ritenute, a condizione che non ecceda il limite complessivo di euro 10mila, per come contenuta nella Legge delega n. 67/2014, non è stata ancora attuata dal Governo con apposito decreto delegato da emanarsi entro 18 mesi dal vigore della legge medesima. Addirittura, l’Esecutivo potrebbe determinarsi a non esercitare il potere legislativo delegatogli.

Ne consegue che, allo stato, la fattispecie in esame deve considerarsi ancora tipizzata come reato.

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