Ritenute omesse, c’è la sanzione

Pubblicato il 12 luglio 2007

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 165 dell’11 luglio respinto l’istanza di interpello di una società che, per sfuggire alla sanzione per l’omesso versamento di somme dovute e a quella per il mancato versamento delle ritenute da parte del sostituto (articoli 13 e 14, dlgs n. 471/97), aveva provveduto a recuperare i compensi erogati per poi corrisponderli di nuovo, adempiendo agli obblighi a carico del sostituto d’imposta. Secondo l’Agenzia, la mancata effettuazione delle ritenute comporta l’applicazione della sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto a carico del sostituto e l’omesso versamento comporta una sanzione pari al 30% di quanto non pagato o pagato in ritardo. La società può ricorrere al ravvedimento operoso con applicazione della sanzione ridotta ad un quinto del minimo.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Volontariato e formazione: novità dal ministero del lavoro

27/10/2025

Modello 770 e CU 2025 redditi esenti: scadenza 31 ottobre e istruzioni operative

27/10/2025

Dividendi, IVA e marchi: cosa cambia con la LdB 2026

27/10/2025

Magistrati ordinari: nuovo bando di concorso per 450 posti

27/10/2025

Riduzione contributiva nel settore edile per il 2025 confermata all’11,50%

27/10/2025

CNDCEC, presentata la terza guida operativa sull’intelligenza artificiale

27/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy