Ritenute omesse, c’è la sanzione

Pubblicato il 12 luglio 2007

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 165 dell’11 luglio respinto l’istanza di interpello di una società che, per sfuggire alla sanzione per l’omesso versamento di somme dovute e a quella per il mancato versamento delle ritenute da parte del sostituto (articoli 13 e 14, dlgs n. 471/97), aveva provveduto a recuperare i compensi erogati per poi corrisponderli di nuovo, adempiendo agli obblighi a carico del sostituto d’imposta. Secondo l’Agenzia, la mancata effettuazione delle ritenute comporta l’applicazione della sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto a carico del sostituto e l’omesso versamento comporta una sanzione pari al 30% di quanto non pagato o pagato in ritardo. La società può ricorrere al ravvedimento operoso con applicazione della sanzione ridotta ad un quinto del minimo.

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