Ritenute omesse, obbligo ampio

Pubblicato il 14 luglio 2005

I contorni della fattispecie di reato di omesso versamento di ritenute certificate - introdotta dall'articolo 1, comma 414, della legge n. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) - sono ancora incerti: con il nuovo articolo 10-bis, inserito nel dlgs 74/2000, viene disposta la reclusione da sei mesi a due anni per chi non versi, entro il termine previsto per la dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, le "ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore a 50mila euro per ciascun periodo d'imposta".  La previsione si riferisce, dunque, alle sole ritenute effettuate, certificate e non versate. Ma sulla soglia quantitativa di punibilità la norma non è chiara, nel senso che occorrerebbe definire se tale soglia vada verificata nel periodo d'imposta con riguardo all'ammontare complessivo delle ritenute certificate e non versate o con riguardo all'ammontare delle medesime ritenute riferibile a ciascun sostituto.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Formazione servizi ambientali: opportunità per aziende e lavoratori

10/12/2025

Formazione continua avvocati 2026: le indicazioni del CNF

10/12/2025

Lettura della cartella di pagamento

10/12/2025

Accise sulle sigarette. Consulta: l’onere fiscale minimo attuale va ripensato

10/12/2025

Malattia in Uniemens: due mesi di proroga e stop agli inserimenti manuali

10/12/2025

IVA negli accertamenti: riconosciuto il diritto alla detrazione

10/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy