Ritiro del fascicolo cartaceo di parte. Indicazioni operative

Pubblicato il 07 febbraio 2019

Il ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di giustizia, ha fornito alcune indicazioni operative per quanto riguarda l'incombente del ritiro del fascicolo cartaceo di parte nel procedimento civile definito in primo grado.

Lo ha fatto in una circolare dell'8 gennaio 2019, inviata ai Presidenti delle Corti d'appello del Territorio ed emanata a seguito di quesiti e segnalazioni pervenutegli in merito all'esistenza di prassi non uniformi nelle cancellerie dei vari Uffici giudiziari.

Questo, con particolare riferimento all'ipotesi in cui l'istanza di ritiro dei fascicoli sia formulata da un nuovo difensore della parte, nominato per la proposizione dell'impugnazione.

Nel dettaglio, viene ricordata la procedura seguita da alcuni uffici in cui i fascicoli di parte possono essere ritirati solo dall'avvocato costituito in giudizio; così, nel caso in cui nel corso del procedimento subentri un nuovo avvocato – anche se munito di apposito mandato – viene consentito allo stesso solo di fare copia degli atti e/o documenti depositati dal precedete difensore, mentre per il ritiro del fascicolo il nuovo difensore deve produrre espressa autorizzazione del precedente avvocato.

Giudizio definito? Fascicolo alla parte o al nuovo difensore

In proposito, la circolare ricorda che, mentre nel caso di ritiro del fascicolo di parte nei giudizi in corso è espressamente previsto che la parte possa ritirare il fascicolo presentando istanza con ricorso al giudice, nulla è previsto per il ritiro del fascicolo nel caso di giudizio definito.

In assenza, quindi, di espressa previsione codicistica, viene richiamato il disposto di cui all'articolo 33 del Codice deontologico forense, che pone sul difensore, al termine del mandato, l'obbligo di restituire senza ritardo gli atti e i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico.

Se l'avvocato, alla fine del mandato, è tenuto a restituire tutta la documentazione, non vi sarebbe ragione – si legge nella circolare – per negare alla parte medesima o al suo nuovo procuratore il diritto di richiedere direttamente il fascicolo in cancelleria.

Tutto quanto premesso, il dicastero precisa di non condividere il modus operandi sopra segnalato, affermando che, nel caso in cui il procedimento civile sia stato definito, gli Uffici giudiziari debbano consegnare il fascicolo di parte sia alla parte personalmente, sia al nuovo difensore incaricato di difenderla nell'ambito del giudizio di impugnazione (sempre se munito di apposito mandato).

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