Rito abbreviato escluso per i delitti puniti con ergastolo

Pubblicato il 07 novembre 2018

Nella seduta del 6 novembre 2018, l’Aula della Camera ha approvato il testo di una proposta di legge che esclude l'applicazione del giudizio abbreviato, e delle conseguenti riduzioni di pena, ai delitti puniti con l'ergastolo.

Il provvedimento, che passa ora all'esame del Senato, interviene con alcune modifiche al Codice di procedura penale.

Si prevede, come detto, che il giudizio abbreviato non sia più consentito per i delitti, sanzionati con l’ergastolo, quali i delitti di devastazione, di saccheggio, di strage, di omicidio aggravato, nonché nelle ipotesi aggravate di sequestro di persona.

Modifiche al Codice di procedura penale

Tra le altre novità, si segnala la previsione secondo cui l’eventuale richiesta di rito abbreviato nei procedimenti instaurati per uno di tali delitti dovrà essere dichiarata inammissibile dal giudice dell'udienza preliminare.

In ogni caso, si prevede che la richiesta del rito semplificato potrà essere rinnovata dall’imputato fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell'udienza preliminare.

Qualora, poi, alla fine del dibattimento, il giudice riconosca che per il fatto accertato fosse possibile procedere con il rito abbreviato, egli dovrà comunque applicare al condannato la riduzione di pena prevista dal rito speciale, ovvero la diminuzione di un terzo della pena.

Sarà, comunque, sempre possibile tornare al procedimento penale ordinario nei casi in cui si abbia un successivo aggravamento del quadro accusatorio e successiva contestazione, da parte del Pm, di un delitto punito con l'ergastolo.

Diversamente, se l'originaria imputazione per delitto punito con l'ergastolo viene derubricata alla fine dell'udienza preliminare, l'imputato dovrà essere avvertito della possibilità di richiedere il giudizio abbreviato.

Per finire, la proposta di legge dispone che le nuove disposizioni si applichino ai soli fatti commessi successivamente alla relativa entrata in vigore.

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