Rito sommario, documentazione anche dopo il deposito del ricorso

Pubblicato il 08 gennaio 2021

E’ ammissibile, nell’ambito del procedimento sommario, la produzione documentale eseguita successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 702 ter cpc.

Lo ha confermato la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 46 del 7 gennaio 2021, emanata in accoglimento del ricorso di un avvocato contro la decisione con cui il Tribunale aveva rigettato la sua domanda promossa nei confronti di un Comune.

Il rigetto era basato sul presupposto che la documentazione a supporto della medesima era stata depositata non contestualmente al ricorso introduttivo ex 702-bis cpc, bensì con quattro ulteriori invii di buste telematiche eseguiti successivamente.

La Suprema corte, sul punto, ha precisato che poiché l’articolo 702 bis, commi 1 e 4, Cpc non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, deve ritenersi ammissibile una produzione documentale eseguita, come nella specie, successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’articolo 702 ter Cpc.

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