Rivalutazione aree fabbricabili inefficace senza la realizzazione degli edifici nel termine dei 5 anni

Pubblicato il 04 dicembre 2010 La legge n. 266/2005, articolo 1, comma 474 (Finanziaria 2006), ha introdotto la rivalutazione delle aree fabbricabili iscritte fra le immobilizzazioni o fra le rimanenze, a favore delle imprese, a seguito del pagamento dell’imposta sostitutiva del 19%.

Condizione richiesta dalla norma per effettuare la suddetta rivalutazione è che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione stessa. Ovviamente, il mancato realizzo della suddetta condizione comporterà il venir meno dell'agevolazione che, a differenza di quella relativa agli altri beni dell'impresa, ha effetti fiscali immediati.

Va precisato che, a fronte di tale vantaggio temporale, il costo per l'impresa è più alto. L'imposta sostitutiva, infatti, è dovuta nella misura del 19% del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione e deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali (nella misura del 40% la prima, 35% la seconda e 25% la terza), senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.

A questo punto è da ricordare che il 31 dicembre prossimo scade il termine dei cinque anni di efficacia della citata rivalutazione delle aree fabbricabili iscritte in bilancio fra le immobilizzazioni/rimanenze per le quali le imprese hanno già pagato l’imposta sostitutiva del 19%. Nel caso di mancata costruzione di edifici sulle suddette aree, in cui la rivalutazione è stata eseguita nel 2005, la stessa rivalutazione diventa inefficace. Di conseguenza, il valore fiscalmente riconosciuto ritorna quello al 31 dicembre 2004, anche se rimane ferma la rivalutazione ai fini civilistici. Analogamente, la rivalutazione risulta inefficace se le imprese hanno ceduto le aree edificabili rivalutate e il nuovo acquirente non ha proceduto con l’edificazione entro lo stesso termine dei 5 anni.
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