Rivalutazione beni d'impresa Indicazioni dalle Entrate

Pubblicato il 28 aprile 2017

Con la circolare n. 14 del 27 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio (soggetti non Ias/Ifrs), alla luce della reintroduzione con modifiche operata dalla legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016).

L'imposta sostitutiva è del 16% o 12% e il versamento deve essere effettuato in una unica soluzione entro il 30 giugno 2017 (gli effetti ricadranno sul terzo esercizio successivo), termine del versamento del saldo delle imposte dirette del periodo di imposta nel quale la rivalutazione è stata eseguita.

Soggetti e beni ammessi

Possono effettuare la rivalutazione i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio, tra cui anche le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, i soggetti in contabilità ordinaria e quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità.

La rivalutazione è consentita per i beni d’impresa (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa) e delle partecipazioni in società controllate e collegate risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015.

Sono ammessi anche i beni completamente ammortizzati e le immobilizzazioni in corso risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015.

Dunque, è possibile ad esempio rivalutare i beni ammortizzabili e non, quali i fabbricati strumentali, i beni mobili iscritti in pubblici registri, i macchinari e le attrezzature industriali e commerciali, i diritti giuridicamente tutelati (brevetti, licenze, marchi e simili), le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie in società controllate o collegate.

Restano esclusi i beni merce oggetto della attività dell'impresa, l'avviamento ed i costi pluriennali, le partecipazioni non di controllo o di collegamento o che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

Requisito necessario per poter effettuare la rivalutazione: i beni e le partecipazioni devono risultare iscritti sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 sia nel bilancio relativo all’esercizio successivo.

I bilanci

Le novità introdotte nella vecchia disciplina riguardano:

Affrancamento e riallineamento

E' consentito l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Esso non produce effetti sul differimento del riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio sui beni in conseguenza della rivalutazione.

È consentito il riallineamento, ossia l'adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all’impresa che risultano iscritti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2015, anche congiuntamente alla rivalutazione del bene.

In merito l'agenzia spiega che: il riallineamento dà il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene risultante dal bilancio; la rivalutazione realizza l’ulteriore incremento di tale valore con effetti sia civili che fiscali.

Anche i soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali possono riallineare le differenze di valori esistenti sulle partecipazioni in società ed enti, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

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