Rivalutazione della maggiorazione sociale del reddito equivalente per Paesi stranieri

Pubblicato il 18 maggio 2017

Dal 1° giugno 2017 scatta la rivalutazione della maggiorazione sociale per l’anno 2016 da applicare al reddito equivalente per i paesi stranieri.

Il decreto del 18 aprile 2017, ministero del Lavoro e Mef, contiene la determinazione del livello di reddito equivalente, per ciascun paese straniero, al reddito di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 28  dicembre 2001, n. 448.

Il livello di reddito equivalente è stabilito nella misura risultante dal prodotto del reddito di cui all'art. 5, comma 5, del DL 81/2007, rivalutato, per gli anni successivi, in base alla legge n. 127/2007, per i coefficienti indicati per ciascun Paese nella tabella allegata al decreto.

Si specifica che la maggiorazione sociale non può dar luogo ad un reddito proprio superiore, per l'anno 2016, a 638,33 euro mensili per tredici mensilità e né può essere di importo inferiore alla differenza tra il predetto importo reddituale e l'importo del trattamento minimo INPS.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy