Rivalutazione dello 0,75% sulle rendite erogate dall’Inail in caso di infortuni e malattie professionali

Pubblicato il 07 gennaio 2011 A seguito dell’approvazione – a mezzo provvedimenti ministeriali - della rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1° luglio 2010, l’Inail emette la circolare n. 1 del nuovo anno, con cui si recano indicazioni su come procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, oltre che fornire gli indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione.

La circolare annuncia che le rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali per i settori indicati sono aggiornate dello 0,75% e che gli interessati riceveranno apposita comunicazione. La rivalutazione delle rendite decorre dal 1° luglio del 2010 – sulla base delle indicazioni Istat – e resterà valida fino al 30 giugno 2011.

La variazione tiene conto della variazione effettiva dell’Istat che si è registrata tra la retribuzione media giornaliera del 2009 rispetto a quella del 2008 e la variazione retributiva minima del 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata.

Per il settore industria, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in 68,84 euro e la retribuzione annua minima passa a 14.456,40 euro. Nel settore agricolo, la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in Euro 21.818,23.

Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, a decorrere dal 1° luglio 2010, la retribuzione annua minima da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni economiche è salita a euro 55.168,26 dai 54.757,58 euro validi fino al 30 giugno 2010. Per i tecnici radiologi, la retribuzione annua assunta a base della rivalutazione è passata a 24.514,73 euro, per gli eventi relativi agli anni 2009 e 2010.

L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale ed agricolo, ed ammonta ad 475,99 euro. Nei settori industriale e agricolo l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di 1.907,24 euro.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Demansionamento: il risarcimento richiede prova del danno, no ad automatismi

06/05/2025

Privacy: consultazione pubblica sul modello “Pay or ok”

06/05/2025

Oneri detraibili

06/05/2025

Deposito Bilanci 2025: guida Unioncamere con scadenze e istruzioni operative

06/05/2025

Prestazione Universale Inps: controlli in arrivo

06/05/2025

Prima casa, più tempo per vendere l'immobile precedente

06/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy