Rivalutazione di quote “decisa” dal capital gain

Pubblicato il 06 ottobre 2008 Il decreto milleproroghe (Dl 97/2008) ha previsto per i soggetti Irpef, titolari di beni alla data del 1° gennaio 2008, la possibilità di vedersi riconoscere il maggiore valore degli stessi a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva del 2% o del 4%, rispettivamente per partecipazioni non qualificate e per partecipazioni qualificate e terreni. Anche se sull’argomento le Entrate hanno rilasciato, già da tempo, delle precisazioni che conservano la loro validità, di recente, alcuni nuovi provvedimenti impongono ulteriori valutazioni, specialmente in vista della possibilità di rivalutazione delle partecipazioni. Infatti, le modifiche apportate alla tassazione dei redditi diversi insieme a quella dei dividendi, ha fatto sì che la cessione di partecipazioni potrebbe essere accompagnata da opportune politiche di distribuzione di utili e riserve, finalizzate al perseguimento del maggior risparmio fiscale. La convenienza alla rivalutazione delle partecipazioni detenute al 1° gennaio 2008 deve essere esaminata alla luce dell’incremento dell’imponibile delle plusvalenze da capital gain qualificato che scatterà dal 2009. Il Dm 2 aprile 2008 (art. 2) prevede che le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate eseguite dal 2009, concorrano a formare l’imponibile complessivo nella misura del 49,72%, contro il 40% applicabile alle cessioni che saranno eseguite entro il corrente anno. Quindi, per le rivalutazioni, se per le cessioni eseguite fino al prossimo 31 dicembre il confronto dovrà essere effettuato tra il costo dell’imposta sostitutiva del 4% e l’Irpef calcolata sulla plusvalenza assunta al 40%, per le future cessioni si avrà un maggior costo Irpef atteso che l’imponibile cresce al 49,72%. Comunque, entro il prossimo 31 ottobre, i contribuenti che sono interessati ad avvalersi della rivalutazione dovranno provvedere al versamento della prima rata o dell’intero importo delle imposte sostitutive. In assenza di nuove indicazioni restano validi i codici tributo introdotti dalla risoluzione 144/E/2008. Dunque, nel modello F24 si dovrà indicare il codice 8055 per le partecipazioni qualificate oppure no ed il codice 8056 per le aree. L’anno da indicare è il 2008, cioè quello di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione.
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