Rivalutazione importi ANF e assegni di maternità concessi dai Comuni

Pubblicato il 24 febbraio 2021

Gli importi delle prestazioni di natura assistenziale e previdenziale sono soggette annualmente a rivalutazione sulla base della variazione dei prezzi al consumo rilevata dall’Istat, così come disposto dall’art. 1, comma 287, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, con il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2021, n. 36, sulla base di quanto rilevato ufficialmente dall’Istat, ha reso nota la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che per l’anno 2021 è pari a -0,3%.

L’Inps, con la circolare 24 febbraio 2021, n. 36, comunica che la misura degli importi degli assegni per il nucleo familiare e degli assegni di maternità concessi dai Comuni, sulla base della predetta rivalutazione, per l’anno in corso resta invariata rispetto all’anno 2020.

Nello specifico, l’assegno per il nucleo familiare sarà pari, nella misura intera, a euro 145, 14.

Per avere diritto alla prestazione è necessario che l’indicatore ISEE dell’intero nucleo familiare, per l’anno in corso, non superi la somma di euro 8.788,99.

L’assegno di maternità sarà pari a euro 348,12, corrisposto in un numero massimo di 5 mensilità per un totale di euro 1.740,60. Ai fini della concessione della prestazione rilevano le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e l’ISEE, nel periodo di riferimento, deve essere pari a euro 17.416,66.

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