Rivalutazione terreni e partecipazioni al 2 luglio 2018. Perizia giurata e imposta sostitutiva

Pubblicato il 26 giugno 2018

Al 2 luglio 2018 la scadenza ultima per la rivalutazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. Va fatta perizia giurata, va versata la relativa imposta sostitutiva in unica soluzione o con prima rata (in questo caso, si tratta di tre rate annuali di pari importo, applicando gli interessi del 3% annuali sulle rate predisposte in scadenza per il 30/6/2019 e il 30/6/2020).

Ambito soggettivo, solo persone fisiche per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Ne sono interessate (con scelta del tutto volontaria) esclusivamente le persone fisiche.

Il vantaggio della opzione consiste nella possibilità, in ipotesi di successiva cessione, di neutralizzare - anche integralmente – la plusvalenza emergente, assumendo il valore rideterminato di terreni e partecipazioni come quello fiscale di acquisto, che si contrappone al valore di cessione. Alla condizione, però, che i beni siano posseduti al 1° gennaio 2018, redigendo (per l'appunto) la perizia giurata - per le partecipazioni ad opera di un dottore commercialista o di un revisore legale o di un perito iscritto negli elenchi delle Camere di commercio; in presenza di terreni, da un ingegnere, da un architetto, da un geometra, da un dottore agronomo, da un agrotecnico, da un perito agrario, da un perito industriale edile o da un perito iscritto negli elenchi tenuto dalle camere di commercio e giurata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio - e corrispondendo un'imposta sostitutiva pari all'8 per cento per entrambe le tipologie di cessione.

Si rammenta:

circa i terreni, che la rivalutazione va valutata in presenza di aree edificabili o fondi rivenduti nel quinquennio;

circa le partecipazioni, che non vanno più distinte le qualificate dalle non qualificate.

Casi particolari nella rivalutazione del costo di acquisto

Se la rivalutazione di una partecipazione riguarda soggetti non quotati in mercati regolamentati, posseduta in proprietà o in usufrutto, la perizia giurata deve riferirsi all'intero patrimonio sociale e il valore deve essere “cristallizzato” all'1/1/2018, mentre il costo della perizia risulta deducibile dalla società che deve aver conferito il mandato al commercialista, in quote costanti nell'esercizio e nei quattro successivi, ovvero incrementa il costo rivalutato, se redatta per conto dei soci.

Per i terreni, il costo della perizia rappresenta un incremento del costo rivalutato, se esso è rimasto a carico del contribuente e/o dei contribuenti proprietari, usufruttuari, in diritto di superficie o enfiteusi dei beni oggetto di stima.

Operativamente, per il pagamento saranno utilizzati i vecchi codici tributo “8055” per la rideterminazione delle partecipazioni; “8056” per i terreni edificabili e/o con destinazione agricola, indicando, quale anno di riferimento, il “2018”.

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