Rivalutazioni a termini incerti

Pubblicato il 07 febbraio 2006

Durante Telefisco 2006, l'Amministrazione finanziaria ha fornito delucidazioni sulla disciplina dell'affrancamento del saldo di rivalutazione, lasciando non chiarito se in caso di affrancamento il contribuente si veda immediatamente riconosciuti ai fini fiscali i maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione, senza cioè dover attendere la moratoria triennale. L'affrancamento del saldo di rivalutazione opera attraverso l'assoggettamento dello stesso ad un'imposta sostitutiva del 7%, da corrispondere obbligatoriamente in tre rate annuali entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi (10% nel 2006, 45% nel 2007 e 45% nel 2008).

 

Sempre in tema di affrancamento, la Finanziaria 2006 non ha, invece, previsto questa possibilità a 360 gradi per le eventuali riserve in sospensione d'imposta presenti nel patrimonio netto delle imprese: i contribuenti (comma 472) possono scegliere la sola riserva di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui al precedente comma 469, da costituirsi in sede di chiusura del bilancio 2005.

 

L'appeal dell'affrancamento risulta, in ogni caso, più elevato per le società di persone e per le imprese individuali: la distribuzione della riserva in sospensione incrementerebbe l'imponibile della società o dell'impresa, attribuito per trasparenza ai soci o all'imprenditore. Con l'affrancamento non si deve l'ulteriore imposizione e la riserva di utili diviene liberamente attribuibile ai soci in assenza di oneri tributari.

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